CIRCOLARE 017-2009 DEL 6 LUGLIO 2009

 

TREMONTI TER: DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER IL 50% DEL VALORE DEI BENI

 

Il D.L. 78/2009 propone la “Tremonti Ter”: con modalità più limitate rispetto al passato, l’incentivo fiscale per gli investimenti delle imprese consiste in una deduzione dal reddito pari al 50% del valore dei beni acquistati.

 

Funzionamento della norma

Il contribuente può dedurre, per una volta e mezzo, il costo del bene strumentale, attraverso l’ordinario processo di ammortamento contabile, e con una deduzione nella dichiarazione dei redditi pari alla metà dell’importo della spesa sostenuta.

I soggetti che possono avvalersi della “Tremonti-ter” sono solo i titolari di reddito di impresa, ossia le imprese individuali, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.), le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., cooperative).

Il decreto legge non pone vincoli circa l’operatività del soggetto prima dell’entrata in vigore della norma. In pratica possono avvalersi della norma anche le imprese costituite in epoca successiva all’entrata in vigore della legge. Non ci sono riferimenti a medie di investimenti precedenti. Stando alle interpretazioni del passato, dovrebbero essere escluse dal beneficio le società in liquidazione, salvo che non procedano alla revoca della procedura.

Il beneficio della nuova “Tremonti-ter” è costituito dal risparmio di imposta - solo ai fini Irpef o Ires, in quanto l’incentivo non si estende all’Irap - pari alla metà della aliquota del contribuente moltiplicata per il valore dell’investimento. Una società di capitali (aliquota 27,5%) risparmia dunque una somma pari al 13,75% del costo dei beni strumentali, mentre per un soggetto Irpef il vantaggio, tra imposta e addizionali, potrebbe superare (se ci si colloca sullo scaglione più elevato) il 22 per cento.

Ancorché la norma sia preveda la “detassazione degli utili reinvestiti”, l’incentivo spetta anche alle società in perdita. Non è  infatti richiesto che, civilisticamente o fiscalmente, l’impresa realizzi un risultato positivo nel periodo di sostenimento del costo dell’investimento. Se il risultato del 2010 è negativo (perdita fiscale) la detassazione comporta un aumento della perdita, che potrà essere riportata a compensazione dei redditi dei successivi cinque esercizi, salvo il riporto illimitato per le società neo costituite. In queste situazioni, pertanto, l’effettiva fruizione del beneficio slitta in avanti, ma non viene persa, a condizione che la società realizzi, nell’arco temporale di riportabilità delle perdite, dei redditi sufficienti per assorbire l’intera detassazione.

Come poc’anzi ricordato, non v’è alcun impatto ai fini Irap. Per il tributo regionale l’investimento comporterà solamente la deduzione delle maggiori quote di ammortamento imputate nel conto economico.

L’incentivo viene revocato se i beni sono alienati o destinati a finalità estranee all’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento.

 

La tipologia degli investimenti

Gli investimenti agevolabili sono solo quelli riportati nella “divisione 28 della tabella di classificazione delle attività Ateco 2007 (si veda l’elencazione in calce alla presente).

In ogni caso, si deve trattare di beni strumentali, cioè iscritti nelle immobilizzazioni e destinati a permanere durevolmente nell’impresa. Non sono in ogni caso compresi nell’incentivo i beni merce ancorché inclusi nelle tipologie  indicate nella tabella.

La norma, a differenza del passato, non richiede il requisito di novità dell’investimento. Salvo diverse interpretazioni ministeriali, o modifiche normative in sede di conversione del decreto legge, dovrebbero ritenersi agevolati anche gli acquisti di beni usati.

L’incentivo è pari al valore degli investimenti. Sul punto, la legge è molto sintetica. Per analogia con le precedenti agevolazioni, il valore agevolabile dovrebbe essere pari al costo dei beni strumentali, costituito dal prezzo di acquisto maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione secondo le regole dell’articolo 110 del Tuir.

Sono pertanto certamente agevolabili, pur nel silenzio della norma, oltre agli acquisti diretti (mediante ordinari contratti di compravendita di beni “finiti”), anche quelli effettuati mediante contratti di appalto e gli investimenti realizzati attraverso contratti di locazione finanziaria, operazioni entrambe assimilate all’acquisto diretto. Qualche dubbio, a seguito del richiamo a una tabella che riguarda le industrie produttrici , potrebbe sorgere per i beni autoprodotti dall’impresa, che però in passato sono sempre stati fatti rientrare nell’agevolazione.

 

L’arco temporale

Gli investimenti interessati dalla detassazione sono quelli riferiti al periodo intercorrente tra il secondo semestre del 2009 e quelli del primo semestre 2010. L’importo, ancorché riguardi due distinti periodi di imposta (l’anno 2009 e l’anno 2010), si cumula e si scala da reddito dell’esercizio 2010. L’effetto dell’incentivo si avrà dunque in sede di versamento del saldo Irpef o Ires del 2010, a giugno 2011, anche se l’impresa potrà già rideterminare al ribasso l’acconto di tale anno, con impatto finanziario a giugno e a novembre 2010, adottando il cosiddetto  metodo previsionale.

E’ necessario prestare particolare attenzione ai criteri che individuano il momento di effettuazione dell’investimento. Infatti le regole sono quelle della competenza fiscale dei costi, contenute nell’articolo 109 del Tuir. Per gli acquisti di beni strumentali, occorre considerare la data di consegna o spedizione, come indicata nel DDT emesso dal fornitore a supporto della vendita. E’ invece irrilevante la data della fattura o del pagamento. Per esempio, non sarà agevolato l’acquisto di un bene consegnato nel mese di giugno 2009, con fattura emessa dal fornitore dopo il 1° luglio 2009. Per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali attraverso operazioni di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato dalla concedente all’utilizzatore (per esempio, se Alfa Srl stipula un contratto di leasing il 27 giugno 2009 e la consegna del bene avviene il 2 luglio 2009, l’investimento è agevolato). Per gli investimenti in appalto, occorre invece considerare il momento dell’ultimazione dell’opera, ovvero gli stati di avanzamento lavori, purché liquidati in via definitiva al committente.

 

La decadenza del beneficio

L’agevolazione è revocata se i beni agevolati sono ceduti o autoconsumati prima del secondo esercizio successivo all’acquisto. Pertanto, per gli investimenti effettuati nel secondo semestre 2009, occorre attendere il 1° gennaio 2011, mentre si passa all’anno successivo per gli acquisti effettuati nel primo semestre del 2010. In relazione al meccanismo di recupero dell’incentivo, l’imponibile da recuperare a tassazione dovrebbe dunque quantificarsi in base al minore tra il corrispettivo dei beni ceduti (valore normale di quelli autoconsumati) e l’ammontare della detassazione originaria proporzionalmente riferibile al costo del bene ceduto.

 

 

UNO SGUARDO SUI CONTRATTI DI LEASING E DI APPALTO

La “Tremonti-ter” contiene uno specifico riferimento ad un elenco di beni strumentali agevolabili. Come evidenziato poc’anzi, si tratta dei beni inclusi nel settore di fabbricazione di macchinari e apparecchiature di cui al 28 della Tabella Ateco 2007. L’agevolazione richiede che il bene acquistato sia strumentale. La norma non lo prevede espressamente, ma la condizione dovrebbe ritenersi implicita nel concetto di “investimento”. In merito la requisito di strumentalità dei beni mobili, l’agenzia delle Entrate ha più volte affermato che sono agevolabili anche i cespiti che l’impresa concede in comodato a terzi, purché strumentali e inerenti all’attività del comodante (circolare 90/E/2001).

Per esempio, sono state ritenute strumentali le cosiddette attrezzature Pos assegnate in comodato ai dettaglianti da una società specializzata nei servizi di pagamento (risoluzione 9/E e 225/E del 2002).

In passato, la legge richiedeva espressamente il requisito di novità. Al riguardo, l’Amministrazione precisò che rientrava nell’agevolazione ogni bene che non avesse formato oggetto di utilizzo presso altri soggetti, compresi i macchinari esposti nella show room del rivenditore a fini dimostrativi (circolare 4/E/2002). Altrettanto erano da considerare nuovi i beni sui quali il cedente (per il quale essi sono beni merce) ha realizzato interventi di radicale trasformazione sostenendo un onere di ristrutturazione superiore al costo originario del bene usato.

Il Dl 78/2009 non contiene alcun richiamo ai beni nuovi, per cui, letteralmente dovrebbero essere agevolati anche i beni acquistati usati, purché funzionanti e strumentali. Sorge però qualche dubbio al riguardo, in quanto l’intento del legislatore è finalizzato ad incentivare l’acquisto di beni nuovi. Sulla questione è dunque indispensabile attendere la conversione del provvedimento e le circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate. Sono certamente agevolabili i beni di costo inferiore a 516 euro, ancorché gli stessi siano spesati interamente nell’esercizio. Anche sulle modalità di realizzazione  dell’investimento, il Dl 78/2009 non fornisce indicazioni esaustive. Dovrebbe, comunque, ritenersi agevolabile, oltre all’acquisto di beni finiti, anche la realizzazione in appalto e l’acquisizione di leasing. Il Fisco ha infatti sempre equiparato queste modalità di investimento all’ordinario acquisto in proprietà.

Il meccanismo dell’agevolazione è analogo a quello delle precedenti norme. Il costo dell’investimento effettuato nel periodo agevolato si assume il 50% e si traduce in una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio 2010 (Unico 2011). In estrema sintesi, si può affermare che il contributo dello Stato all’investimento è pari alla metà dell’aliquota di imposta (Irpef o Ires), che grava sul contribuente. Per le società di capitali, si tratta del 13,75% della spesa sostenuta.

 

IL TRASPORTO E IL MONTAGGIO INCLUSI NEL COSTO

La detassazione prevista dalla Tremonti Ter è pari al 50% del valore dell’investimento. L’indicazione della norma deve intendersi riferita al costo effettivamente sostenuto dell’impresa per realizzare il bene strumentale (articolo 110 del Tuir). Il costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, installazione eccetera), ma al netto di eventuali contributi in conto impianti erogati all’impresa, ancorché questi vengano contabilmente imputati al conto economico come suggerito dai principi contabili, in proporzione alle quote di ammortamento stanziate. Possono essere conteggiati gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali alle condizioni e nei limiti stabiliti dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir (circolare 4/A/2002). L’Iva indetraibile costituisce elemento accessorio del costo, e rileva per la detassazione, solamente qualora l’indetraibilità sia oggettiva (articolo 19-bis1, Dpr 633/72), ovvero totale ex articolo 36-bis o prorata di detraibilità pari a zero (assenza di operazioni imponibili). Sul punto si veda la risoluzione 297/E/2002 dell’Agenzia delle Entrate.

Per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dall’impresa concedente e non l’ammontare dei canoni. Il costo si assume Iva compresa, se tale imposta è indetraibile per l’utilizzatore.

 

 

L’IMPORTANZA DELLA DATA DI ACQUISTO

L’agevolazione Tremonti-ter spetta per gli investimenti posti in essere tra il 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto legge 78/2009) e il 30 giugno 2010. Per individuare il momento in cui gli investimenti si considerano effettuati, occorre in generale fare riferimento ai criteri stabiliti per la competenza fiscale dei componenti reddituali dall’articolo 109 del Tuir.

Per i beni mobili acquistati, rileverà la data di consegna o spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà del bene (per gli acquisti di beni con clausola di “prova” ai sensi dell’articolo 1521 del Codice Civile, l’investimento si considera effettuato all’atto della dichiarazione di esito positivo del collaudo; in questo senso la circolare 4/E/2002 riferita ai contratti di leasing, ma certamente applicabile anche a quelli di compravendita).

Non hanno invece effetto le eventuali clausole di riserva di proprietà le quali vincolano (civilisticamente) il trasferimento della proprietà all’avvenuto integrale pagamento dell’ultima rata di prezzo (circolare 41/E/2002).

Qualora l’acquisto del macchinario si realizzi (non in appalto) mediante consegne frazionate delle singole componenti, cui fa seguito l’installazione presso il cessionario (ad esempio, basamento, struttura, motore, componenti elettriche), la data di sostenimento del costo dell’intera opera va individuata in quella in cui avviene l’ultima consegna.

Per i servizi, il costo si considera sostenuto alla data di ultimazione della presentazione ed è dunque a questo momento che occorre riferirsi per l’imputazione temporale dell’investimento. Il criterio di imputazione temporale delle spese per gli investimenti che consistono nella realizzazione di un bene affidata a terzi sulla base di un contratto di appalto, l’intero valore potrà considerarsi ai fini Tremonti solamente al termine dell’esecuzione dell’opera, la quale dunque dovrà avvenire entro il 30 giugno 2010.

Nei contratti di appalto la data di ultimazione della presentazione si identifica di regola nel momento in cui il committente accetta senza riserve l’opera compiuta dall’appaltatore. Dall’accettazione senza riserve discendono infatti gli effetti giuridici che consentono di considerare ultimato il servizio, quali il passaggio del rischio per il perimento o il deterioramento della cosa, la liberazione dell’appaltatore da responsabilità, eccetera.

A parziale deroga del principio ricordato, il Fisco ha precisato che nell’ipotesi in cui il contratto preveda la redazione di stati di avanzamento lavori (Sal) l’importo dell’investimento da assumere in ciascun periodo agevolato sarà commisurato ai corrispettivi liquidati all’appaltatore in via definitiva in base ai Sal. La rilevanza dei Sal è però limitata, secondo la risoluzione 259/E/2002, agli appalti “a porzioni” o “a consegne differite” regolati dall’articoli 1666 del Codice Civile, nei quali, a seguito dell’accettazione senza riserve della singola partita si producono effetti giuridici simili a quelli dell’accettazione dell’intera opera.

Gli investimenti realizzati mediante contratti di leasing rientrano nell’agevolazione se la consegna del bene dalla compagnia all’utilizzatore avviene all’interno del periodo agevolato.

 

 

 

Divisione 28 della tabella ATECO

28 MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

28.1 MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.11 Motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

28.11.1 Motori a combustione interna, compresi parti e accessori (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.11 Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.12 Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna

28.11.2 Turbine e turboalternatori (compresi parti e accessori)

28.11.20 Turbine e turboalternatori (compresi parti e accessori)

28.12 Apparecchiature fluidodinamiche

28.12.0 Apparecchiature fluidodinamiche

28.12.00 Apparecchiature fluidodinamiche

28.13 Altre pompe e compressori

28.13.0 Altre pompe e compressori

28.13.00 Altre pompe e compressori

28.14 Altri rubinetti e valvole

28.14.0 Altri rubinetti e valvole

28.14.00 Altri rubinetti e valvole

28.15 Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

28.15.1 Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.10 Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.2 Cuscinetti a sfere

28.15.20 Cuscinetti a sfere

28.2 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.21 Forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

28.21.1 Forni, fornaci e bruciatori

28.21.10 Forni, fornaci e bruciatori

28.21.2 Caldaie per riscaldamento

28.21.21 Caldaie per riscaldamento centrale

28.21.29 Altre caldaie per riscaldamento

28.22 Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.22.0 Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.22.01 Ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.02 Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

28.22.03 Carriole

28.22.09 Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23 Macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.23.0 Macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.23.01 Cartucce toner

28.23.09 Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

28.24 Utensili portatili a motore

28.24.0 Utensili portatili a motore

28.24.00 Utensili portatili a motore

28.25 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

28.25.0 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29 Altre macchine di impiego generale nca

28.29.1 Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori)

28.29.10 Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori)

28.29.2 Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)

28.29.20 Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori)

28.29.3 Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (compresi parti e accessori)

28.29.30 Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (compresi parti e accessori)

28.29.9 Macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

28.29.91 Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92 Macchine per la pulizia (comprese le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93 Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

28.29.99 Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.3 MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.30 Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

28.30.1 Trattori agricoli

28.30.10 Trattori agricoli

28.30.9 Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.30.90 Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.4 MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

28.41 Macchine utensili per la formatura dei metalli

28.41.0 Macchine utensili per la formatura dei metalli (compresi parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

28.41.00 Macchine utensili per la formatura dei metalli (compresi parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

28.49 Altre macchine utensili

28.49.0 Altre macchine utensili (compresi parti e accessori)

28.49.01 Macchine per la galvanostegia

28.49.09 Altre macchine utensili (compresi parti e accessori) nca

28.9 ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

28.91 Macchine per la metallurgia

28.91.0 Macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori)

28.91.00 Macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori)

28.92 Macchine da miniera, cava e cantiere

28.92.0 Macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori)

28.92.01 Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

28.92.09 Altre macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori)

28.93 Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco

28.93.0 Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori)

28.93.00 Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori)

28.94 Macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio (compresi parti e accessori)

28.94.1 Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori)

28.94.10 Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori)

28.94.2 Macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori)

28.94.20 Macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori)

28.94.3 Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori)

28.94.30 Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori)

28.95 Macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori)

28.95.0 Macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori)

28.95.00 Macchine per l’industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori)

28.96 Macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (compresi parti e accessori)

28.96.0 Macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (compresi parti e accessori)

28.96.00 Macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (compresi parti e accessori)

28.99 Altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori)

28.99.1 Macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori)

28.99.10 Macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori)

28.99.2 Robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori)

28.99.20 Robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori)

28.99.3 Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.30 Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.9 Altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori)

28.99.91 Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

28.99.92 Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.99.93 Apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

28.99.99 Altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori)

 

 

 

 

 

 

Fonte: Il Sole 24 ore – Allegato 2/5 – Agenzia delle Entrate